Blasi Rossi & Partners
Gestione e amministrazione del personale

Contratto di noleggio ed esclusione dalla ritenuta per gli intermediari

Arriva una risposta dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto per le provvigioni da corrispondere agli intermediari inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 250).

Il comma 1 dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 24/1983 specifica che:
– la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari anche da ”ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese”;
– l’elencazione dei rapporti contenuta nell’articolo 25-bis è da considerarsi tassativa. Di conseguenza, la ritenuta non si applica ad altri rapporti anche se presentano affinità, come contratti di mandato (con o senza rappresentanza), di spedizione e figure similari.

 

Sono assoggettate a ritenuta solo le provvigioni percepite per le attività specifiche dei rapporti citati. Non sono ricomprese le provvigioni per attività svolte per conto di altri ma non rientranti in tali rapporti (es. compensi percepiti da un agente per l’attività di depositario o spedizioniere).

 

L’Agenzia ribadisce le definizioni civilistiche dei rapporti:

  • il commissionario è un mandatario senza rappresentanza la cui attività è limitata dalla legge alla compravendita (art. 1731 c.c.);
  • l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto di un’altra parte (art. 1742 c.c.);
  • il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse (art. 1754 c.c.);
  • il procacciatore d’affari si impegna, anche occasionalmente, a raccogliere proposte di contratti o ordinazioni senza un vincolo di stabilità.

Ciò posto, nel caso della società istante, che ha sviluppato un software per il noleggio online di abbigliamento, che conclude per conto di un “Partner” contratti di noleggio in nome proprio e che chiede se i compensi percepiti per questi contratti debbano essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia risponde che, nel caso specifico, l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma non rientra in nessuno dei rapporti elencati nell’articolo 25-bis. Pertanto, si ritiene che i compensi percepiti per tale attività non debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dalla norma in esame.

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